Statuto

“ASSOCIAZIONE PANORAMA SICILIA”
Art. 1 – Denominazione, sede legale, durata.
È costituita ai sensi e per gli effetti della legge 460/1997, l’Associazione naturalistica, culturale e sportiva denominata
“ASSOCIAZIONE PANORAMA SICILIA” con sede legale in Aci Castello fraz. Cannizzaro Via Firenze N. 158
Il Consiglio Direttivo per motivi organizzativi può disporre di altri recapiti.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Identità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. L’Associazione è indipendente, laica, aconfessionale, apartitica, asindacale, interetnica, e ripudia ogni forma di intolleranza e di violenza.
Art. 3 – Finalità.
L’Associazione ha come finalità la conoscenza, la tutela, la valorizzazione della natura, dell’ambiente e della cultura, in
particolare del territorio Siciliano, il ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l’Uomo e il suo ambiente, e la promozione dei valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza.
In particolare per il raggiungimaneto di tali finalità, la associazione si
occuperà:
– della biodiversità, degli habitat naturali e degli ecosistemi; del paesaggio, del patrimonio artistico, architettonico, storico, letterario, linguistico, musicale, archeologico e monumentale; delle tradizioni gastronomiche e dei prodotti alimentari tipicamente mediterranei;

– la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4 – Attività
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del presente Statuto, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
a – promuovere la cultura naturalistica e ambientale mediante visite guidate, escursioni, trekking, viaggi e soggiorni naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato e affini;
b – promuovere attività sportive, gare, corsi per attività sportive direttamente collegate all’oggetto sociale che a titolo di esempio non esaustivo si indicano in orientiring, mountanbike, immersioni.;
c – realizzare laboratori di educazione ambientale e progetti didattici per Scuole, Enti di formazione e simili;
d – realizzare laboratori artistici e artigianali per la conoscenza e il recupero delle antiche tradizioni siciliane;
e – organizzare e realizzare corsi di botanica, biologia, micologia, birdwatching, seawatching, etnobotanica, fitoalimurgia, fotografia naturalistica e affini;
f – svolgere e promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione in merito alle finalità dell’Associazione;
g – organizzare e promuovere riunioni, conferenze, mostre, incontri a tema, proiezioni, tavoli tecnici, pubblicazioni, convegni, seminari e affini, anche concedendo premi e borse di studio;
h – gestire aziende e fattorie didattiche e, per la fauna selvatica, Centri di primo soccorso e Centri di recupero;
i – promuovere, realizzare e gestire giardini per la conservazione di specie botaniche mediterranee e di cultivar antiche, rare, endemiche e in via di estinzione;
j – gestire direttamente Riserve naturali, Aree protette, Aree di interesse naturalistico e simili, anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
k – promuovere e istituire Oasi naturalistiche, Centri di protezione ambientale e Parchi naturali, sia direttamente, anche mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente, sollecitando l’intervento dello Stato e degli Enti territoriali preposti;
l – gestire Aree museali;
m – acquistare, a titolo sia oneroso che gratuito, o prendere in locazione, usufrutto, concessione, comodato, e gestire beni di interesse artistico, storico, paesaggistico, naturalistico e ambientale;
n – ricerca, individuazione e produzione di testi e materiale bibliografico per pubblicazioni attinenti alle finalità dell’Associazione;
o – promuovere e/o appoggiare l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, nonché qualsiasi altra iniziativa in sintonia con le finalità dell’Associazione;
p – segnalare ogni tipo di abuso o illecito, da parte di privati o Istituzioni pubbliche, nei confronti dell’ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità;
q – promuovere forme di riciclaggio, riuso, compostaggio e ogni altra attività che possa favorire la riduzione dei rifiuti, ed il loro trattamento a norma di legge;
r – promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Associazione;
s – promuovere e favorire la diffusione del concetto di pace come modello di sviluppo fondato sulla non violenza, l’armonia con l’ambiente, la solidarietà tra i popoli, la difesa delle minoranze, il disarmo, la corretta informazione e la pratica degli strumenti di democrazia diretta,
t – promuovere e gestire acquisti collettivi di prodotti agricoli biologici e artigianali, e favorire attività di commercio equo e solidale;
u – gestire le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti. L’Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, ed essere destinataria di beni di altre Associazioni con analoghe finalità. Per la realizzazione delle finalità statutarie, gli Organi preposti dell’Associazione potranno compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare. partecipare a gare ed
appalti pubblici e privati; aprire conti correnti bancari e postali; chiedere finanziamenti, contributi e erogazioni di Enti pubblici e privati.
Art. 5 – Anno sociale ed esercizio finanziario.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione e deposito del bilancio e del conto perdite e profitti. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea di approvazione, e, dopo l’approvazione, devono essere pubblicati presso la sede della Associazione.
Costituiscono proventi dell’Associazione le quote sociali, i residui di gestioni precedenti, i contributi volontari, i contributi di Enti pubblici e privati, le sottoscrizioni, i lasciti, le donazioni ed ogni altra entrata non
prevista in questo elenco. L’accettazione di donazioni e lasciti è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 6 – Soci.
Gli iscritti all’Associazione si distinguono in:
– SOCIO ORDINARIO; – SOCIO FONDATORE
La qualifica di Socio per l’anno solare in corso si acquisisce all’atto del pagamento della quota annua associativa e previa accettazione dello Statuto dell’Associazione.
– SOCIO FONDATORE – Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione. I soci fondatori verseranno le quote necessarie per coprire i costi di costituzione e registrazione dell’Associazione e quant’altro fosse necessario. Tale somma sarà restituita entro i primi tre anni dall’inizio dell’attività. Ai soci fondatori è data facoltà di partecipare, a titolo gratuito, a tutti i corsi di aggiornamento che verranno realizzati dalla associazione
– SOCIO ORDINARIO: è ciascun soggetto la cui domanda di ammissione, su apposito modulo, è accettata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il rifiuto non deve essere motivato. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell’Associazione con diritto a un solo voto, con le stesse modalità.
I Soci possono partecipare alle Assemblee, possono essere eletti alle cariche sociali e hanno diritto al voto.
Le prestazioni fornite dai Soci, anche nel ricoprire cariche sociali, non danno diritto ad alcun compenso.
L’ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo all’inizio di ciascun anno solare.
Ogni Socio deve corrispondere detta quota entro il mese di febbraio di ogni anno. Nel caso di ammissione di un nuovo Socio in corso di anno, il Consiglio Direttivo stabilirà l’ammontare della quota caso per caso, rapportandola ai mesi di effettiva adesione.
Il Socio che rinnova la propria adesione dopo il mese di febbraio ed entro il mese di giugno, riacquista il proprio status. Superato tale termine, il socio cessa di appartenere alla Associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Non è consentita la partecipazione temporanea all’Associazione.
Art. 7 – Perdita dello status di Socio.
Ciascun Socio cessa di appartenere all’Associazione:
– per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
– per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
– per radiazione.
Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o che ne danneggi gravemente l’immagine può essere radiato dalla stessa. La radiazione è deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Organi sociali.
a) Assemblea Generale dei Soci, b) Presidente, c) Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Incompatibilità.
Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono incompatibili con:
– incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e
sindacali;
– cariche politiche elettive e non;
– condanne penali in primo grado.
Art. 10 – Assemblea Generale dei Soci.
L’Assemblea Generale dei Soci è l’Organo deliberativo sovrano dell’Associazione. Essa è composta dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annua. Ogni socio ha diritto a un voto.
Amici, simpatizzanti e sostenitori dell’Associazione possono partecipare all’Assemblea Generale dei Soci su invito dell’Assemblea (da adottarsi a maggioranza dei presenti), ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, ma nel territorio della Regione Sicilia, e viene convocata dal Presidente con ordine del giorno da pubblicare mediante affissione all’albo nella sede della Associazione, sul sito web della associazione o con altro adeguato modo di informazione.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA si effettua entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare:
– sulla relazione morale e finanziaria relativa all’attività sociale dell’anno precedente;
– sul Bilancio consuntivo dell’anno precedente, composto del Rendiconto finanziario, della Situazione patrimoniale e del Conto economico;
– sul bilancio di previsione dell’anno in corso;
– per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, quando scaduti
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene effettuata ogni qualvolta:
– il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
– ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci;
– ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo;
L’Assemblea straordinaria delibera:
– le modifiche all’Atto costitutivo o allo Statuto;
– per la approvazione dei regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
– sulle proposte di radiazione dei Soci;
– sullo scioglimento dell’Associazione.
Per il diritto al voto valgono le restrizioni previste dall’art. 6; non sono ammesse deleghe al voto.
I Soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 possono candidarsi alle cariche sociali.
L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente, che nomina un Segretario per la redazione del verbale d’assemblea. Le deliberazioni della Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione (almeno 24 ore dopo la prima) le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
In ogni caso, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. Qualora non vi sia l’approvazione da parte di tale maggioranza dei soci fondatori, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Le delibere saranno verbalizzate su apposito libro, visionabile dai soci..
Art. 11 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni, termine prorogato alla approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale. I suoi componenti sono rieleggibili.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, deve essere presente almeno la metà dei componenti; che possono intervenire alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione (video-conferenza, audio-conferenza, etc.).
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee. Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea in sede di nomina, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
ll Presidente, e in sua assenza o impedimento il vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.
Ciascun Consigliere, dopo tre assenze consecutive alle riunioni, non giustificate da gravi motivi, decade automaticamente dalla carica. La gravità della motivazione è a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea; stabilisce la missione, la politica e il programma dell’Associazione; orienta l’attività della Associazione per il raggiungimento dei fini statutari; predispone le eventuali modifiche da apportare allo Statuto che sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
decide sull’accettazione di eventuali eredità, legati e donazioni. Stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci, e le quote sociali.
Elabora i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
Propone all’Assemblea Generale la radiazione dei Soci che abbiano operato in contrasto con lo Statuto.
Art. 12 – Rappresentanza – Potere Di Firma
La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed il potere di firma spettano al Presidente.
Spetta anche a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell’ambito dei compiti ad essi attribuiti.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nelle pubbliche manifestazioni e nei rapporti giuridici con i terzi. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; convoca, con precisa indicazione dell’ordine del giorno, della data e della sede, il Consiglio Direttivo. In sua assenza o per impedimenti, tutti i suoi poteri vengono esercitati dal Vice-Presidente.
Art. 13 – Scioglimento.
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando siano divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone lo scioglimento dell’Associazione all’Assemblea Generale dei Soci, che delibera con le maggioranze di statuto.
L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Disposizioni legislative.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di
Associazione.

Registrato a Catania in data 6 novembre 2012 al numero 20890 serie 1 T
Paternò, 6 novembre 2012

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